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Come si costituisce l'unione civile

La Legge n. 76 del 23 maggio 2016 (cosiddetta legge Cirinnà) disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze.

Detto istituto comporta il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso finalizzato a stabilire i loro diritti e doveri reciproci, estendendo sostanzialmente alle coppie omosessuali gran parte dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile della persona.

Detta unione si costituisce con una dichiarazione resa dinnanzi all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni e successiva registrazione nell'archivio dello stato civile (art. 1).

Nell'unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia. Le parti, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi, ed i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il loro cognome, se diverso.

Come e quando si scioglie l'unione civile

Se il legame affettivo viene meno è possibile, come per i coniugati, sciogliere il rapporto. Ogni partner può chiedere il divorzio in qualunque momento anche se l'altro non è d'accordo.

Lo scioglimento ha effetto immediato e non è previsto, come nel matrimonio, un periodo di separazione. A differenza di quello che avviene nel matrimonio, dunque, le unioni civili si possono sciogliere in modo più rapido.

I commi 22 e ss. della Legge in esame distinguono le cause di scioglimento in automatiche (morte o dichiarazione di morte presunta) o su domanda di parte. Ulteriore causa di scioglimento è data dalla sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (comma 26). Quanto alle ragioni dello scioglimento è previsto un rinvio alla legge sul divorzio.

La procedura di scioglimento, passo dopo passo

Il comma 24, che regola la prima fase, ha disegnato un iter procedimentale che prende le mosse dalla dichiarazione di volontà di scioglimento effettuata davanti all'ufficiale di stato civile anche da una sola delle parti.

Tale dichiarazione non ha, tuttavia, effetto dissolutivo dell'unione, ma è solo il presupposto per presentare la domanda giudiziale; domanda che non potrà essere avanzata prima del termine dilatorio di tre mesi dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile.

In altri termini, solo dopo la dichiarazione e decorso il termine di cui sopra, sarà possibile per la parte intraprendere una delle strade individuate dal legislatore per lo scioglimento dell'unione: quella giurisdizionale (sia con la proposizione della domanda di divorzio congiunto, in caso di accordo delle parti, che con la proposizione della domanda di divorzio in sede contenziosa, in caso di disaccordo) o quella stragiudiziale, nelle forme della negoziazione assistita o dello scioglimento dell'unione davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, ricorrendone i presupposti.

La dichiarazione di voler sciogliere l'unione, dunque, non costituisce condizione di procedibilità della domanda di scioglimento che, pertanto, potrà essere pronunciata anche in assenza della fase amministrativa. In tal caso, tuttavia, è necessario che l'attore abbia notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio al partner, abbia ribadito in sede presidenziale la propria volontà di sciogliere il vincolo e, tra la fase presidenziale ed il momento in cui viene emesso da parte del Tribunale il provvedimento definitorio del giudizio, sia trascorso un lasso di tempo pari o superiore a tre mesi. In tal caso l'omissione della fase amministrativa innanzi all'ufficiale di Stato civile non pregiudica la valutazione del merito della domanda.

La fase giudiziale, come detto, si introduce con il deposito del ricorso nel Tribunale del luogo di residenza del convenuto. Il procedimento si conclude con sentenza costitutiva con effetti a far data dal passaggio in giudicato. Il provvedimento va annotato nel registro delle unioni civili.

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