Due decisioni recenti: Tribunale di Taranto, sentenza n. 1725/2026, R.G. 3247/2025, pubblicata il 21 settembre 2026; Tribunale di Teramo, sentenza n. 972/2026, R.G. 549/2026, pubblicata il 22 settembre 2026.
La mediazione obbligatoria si conclude senza accordo e la controversia arriva in tribunale. Se una parte vince la causa, può chiedere all'altra il rimborso di quanto speso nella procedura? Due sentenze pubblicate nel settembre 2026, dei Tribunali di Taranto e Teramo, aiutano a distinguere voci che spesso vengono indicate genericamente come "spese di mediazione": il compenso per l'assistenza dell'avvocato e gli importi versati per la procedura.
Il caso di Taranto: compenso legale ed esborsi documentati
Nella sentenza n. 1725/2026, il Tribunale di Taranto ha deciso una controversia sul compenso dovuto a un avvocato per un incarico professionale. Prima del giudizio il professionista aveva avviato la mediazione obbligatoria, conclusa senza accordo per la mancata partecipazione dell'ente convenuto.
Accolta la domanda principale, il giudice ha posto a carico della parte soccombente, oltre alle spese del processo, 1.323 euro per i compensi professionali relativi all'assistenza prestata nella mediazione, applicando l'art. 20, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014. Ha riconosciuto anche 190,32 euro di esborsi per la procedura, risultanti dai documenti prodotti. Nel dispositivo, i compensi di giudizio e mediazione sono liquidati complessivamente in 6.400 euro, oltre accessori; gli esborsi complessivi comprendono anche contributo unificato e marca da bollo.
La decisione non afferma che ogni tentativo fallito genera automaticamente un rimborso. Si tratta della regolazione delle spese in quel giudizio, dopo la valutazione della domanda, dell'attività svolta e degli esborsi provati.
Il caso di Teramo: la prova dei pagamenti fa la differenza
La sentenza n. 972/2026 del Tribunale di Teramo nasce da una controversia locatizia. Dopo l'opposizione alla convalida di sfratto e il mutamento del rito, il giudice aveva assegnato il termine per avviare la mediazione obbligatoria. Il tentativo si era concluso negativamente e la causa era proseguita fino alla decisione favorevole al conduttore.
Il Tribunale ha riconosciuto alla parte vittoriosa 444 euro per l'attività del difensore relativa all'avvio della mediazione, oltre spese generali e accessori. Ha osservato che l'assistenza nella procedura ha rilievo autonomo rispetto a quella prestata nel processo. Non ha invece riconosciuto il rimborso dei costi di avvio della procedura, perché il relativo pagamento non era stato documentato.
Le due decisioni non si contraddicono: a Taranto gli esborsi della mediazione erano documentati; a Teramo quelli richiesti non lo erano. È un dato pratico decisivo per chi intende domandarne il rimborso.
Quali documenti conservare dopo la mediazione
Il verbale conclusivo attesta come si è svolto e concluso il tentativo, ma non prova da solo ogni somma pagata. Per ricostruire i costi della procedura è utile conservare:
- la domanda di mediazione e le comunicazioni dell'organismo;
- il verbale degli incontri e quello conclusivo;
- le fatture, le ricevute e le prove dei versamenti all'organismo;
- la documentazione dell'attività di assistenza dell'avvocato e della relativa richiesta di compenso.
Occorre poi formulare in giudizio una richiesta coerente con le spese effettivamente sostenute, evitando di sommare indistintamente compensi professionali, indennità dell'organismo ed esborsi processuali. L'esito negativo della mediazione non rende inutile la documentazione della procedura: può diventare importante quando il giudice regola le spese dopo la causa.
Cosa indicano queste pronunce per parti e professionisti
Le decisioni mostrano che il costo della mediazione va letto per singole voci. L'assistenza legale nella procedura può essere considerata nella liquidazione delle spese; gli importi pagati all'organismo devono essere individuati e provati. La loro attribuzione all'altra parte dipende comunque dalla decisione del giudice nel caso concreto.
Per questo, già al momento dell'avvio del tentativo conviene tenere ordinati verbali, ricevute e documenti di pagamento. Sono utili sia per valutare consapevolmente una proposta conciliativa sia, se l'accordo manca, per rappresentare correttamente al giudice i costi sostenuti.
Il commento riguarda le due pronunce indicate e non implica che tutte le spese della mediazione siano sempre recuperabili dalla controparte.
Fonti: Tribunale di Taranto, sentenza n. 1725/2026, pp. 6-7; Tribunale di Teramo, sentenza n. 972/2026, pp. 11-12. Testi integrali forniti per questa analisi.