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Figli nati in costanza di matrimonio

In ipotesi di filiazione legittima (figli nati in costanza di matrimonio), in assenza di una espressa previsione normativa, si applica la generale previsione dell'attribuzione del solo cognome paterno. Sul punto, tuttavia, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016, in relazione all'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo.

A seguito di tale sentenza è ora ammessa l'attribuzione del cognome materno per concorde volontà dei genitori: in tal senso, la Circolare n. 7 del 14 giugno 2017 del Ministero dell'Interno ha chiarito che la predetta pronuncia consente ai genitori di trasmettere anche il cognome materno solo posponendolo a quello paterno.

L'accordo dei genitori non deve risultare da atto scritto, ma è sufficiente la dichiarazione all'ufficiale di stato civile del padre di volere affiancare il cognome materno al proprio. In assenza dell'accordo dei genitori sull'attribuzione di entrambi i cognomi (paterno e materno), continua a trovare applicazione la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno.

Figli nati da genitori non coniugati

Per l'ipotesi di figli nati da genitori non coniugati, ai sensi dell'art. 262 c.c., si distinguono diverse ipotesi: secondo la regola generale, il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto: in tal caso, se il riconoscimento è stato operato per primo dalla madre, il figlio assumerà il cognome materno; se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome paterno.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome paterno aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello materno; per tale ipotesi, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli se tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Se il figlio è minore di età la decisione spetta al Giudice, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Come aggiungere il cognome materno già attribuito

Premessa tale disciplina di carattere generale (sia con riferimento alla filiazione legittima che con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio) qualora si voglia aggiungere il cognome materno a quello paterno già attribuito, la procedura a tal fine necessaria è disciplinata nel DPR n. 396/2000, agli art. 84 e seguenti, riferiti al cambio di cognome.

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